• home
  • Scuola - sospensione - interruzione - trasferibilità

MODALITA' DI SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, TRASFERIBILITA', RINUNCIA E DECADENZA DEL CORSO DI STUDI

 MODALITA’ DI SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, TRASFERIBILITA’, RINUNCIA E DECADENZA DEL CORSO DI STUDI

 

1)      SOSPENSIONE - Il corso di studi della SAF dell’ICR di Roma e Matera può essere sospeso, per un periodo da un mese ad un massimo di 1 anno accademico, su richiesta dello studente per:

 

-         motivi gravi e comprovati di salute, con attestazione medica

-         motivi di maternità

In caso di richiesta di periodo di sospensione lo studente dovrà specificare la durata. In detto periodo lo studente è comunque tenuto al pagamento delle tasse dell’ a.a. relativo alla sospensione per quanto attiene la quota contributiva pro capite, secondo lo schema disponibile sul sito dell’ICR, sezione TASSE E CONTRIBUTI, inclusa la tassa regionale per il diritto allo studio.

Il pagamento della quota aggiuntiva relativa all’attività pratica di laboratorio non sarà dovuto SOLO in caso di sospensione per l’annualità intera ma sarà dovuto per la parte di mesi frequentati.

 

2)      INTERRUZIONE - Il corso di studi della SAF ICR di Roma può essere interrotto, su richiesta dello studente, per periodi che superano l’anno accademico, e verrà considerato pertanto congelato il pagamento delle tasse fino all’eventuale rientro dello studente dietro domanda di riammissione ai corsi. La riammissione ai corsi SAF è subordinata all’attivazione dell’anno di corso del Percorso Formativo Professionalizzante frequentato al momento della richiesta di interruzione degli studi ed in base alla disponibilità di posti nelle SAF di Roma e Matera. Al momento del rientro dovrà essere corrisposta la SOLA quota contributiva con tutti gli arretrati per l’intero periodo dell’interruzione.

 

3)      TRASFERIBILITA’ - La trasferibilità IN USCITA dai corsi della SAF dell’ICR verso corsi universitari o accademici deve essere approvata dalle università o accademie riceventi, e va comunicata alla SAF entro la fine dell’anno accademico precedente il trasferimento.

Per quanto riguarda la trasferibilità IN ENTRATA da corsi universitari, da accademie o da altre SAF della classe LMR/02 alla SAF dell’ICR, allo stato attuale non è stata ancora definita mancando una normativa univoca che ne consenta l’attuazione.

 

4)      RINUNCIA AGLI STUDI – Lo studente ha la facoltà di chiudere la propria carriera. Per farlo dovrà consegnare alla Segreteria SAF la domanda di Rinuncia agli studi, con allegati gli statini. Non esistono scadenze predeterminate per presentare rinuncia: lo studente può presentarla in qualsiasi momento dell’anno e sarà immediatamente efficace. In quanto rinunciatario lo studente non avrà diritto al rimborso delle tasse già pagate, né sarà tenuto al pagamento di quelle eventualmente ancora dovute. La rinuncia non preclude la possibilità di una nuova immatricolazione, previo superamento del concorso di ammissione alla SAF. In caso di nuova immatricolazione l’eventuale convalida delle carriere pregresse è comunque subordinata al regolare pagamento di quanto dovuto per l'iscrizione agli anni accademici degli insegnamenti di cui si chiede il riconoscimento.

 

5)      DECADENZA - La carriera di uno studente si intende decaduta se per 8 anni accademici non viene rinnovata l'iscrizione o se per lo stesso numero di anni non viene sostenuto alcun esame.