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Decertificazione

Con la direttiva n. 14 del 2011 del Ministero della funzione pubblica sono stati indicati  gli “Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

Di conseguenza a partire dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Ciò comporta che le certificazioni rilasciate dalle PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le PA nel rilasciare certificati  sono tenute ad inserire la frase: " il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

Presso l’ISCR il settore nel quale tale normativa ha un maggiore impatto applicativo è quello della Scuola di Alta Formazione che per tale ragione è la struttura da contattare da parte di altre PA o privati gestori di pubblici servizi per l’acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli.

E-mail:
icr.scuola@beniculturali.it
mbac-icr@mailcert.beniculturali.it    (casella di posta elettronica certificata)