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Collegio dei revisori dei conti
Collegio dei revisori dei conti
art 20 del decreto ministeriale 270 del 5 settembre 2024
"Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura"
1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. in particolare, il collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'istituto; si esprime altresì sullo statuto dell'istituto e sulle modifiche statutarie.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'istituto.
In allegato il DM 310/2025 di nomina del Collegio dei revisori dei conti.