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Consiglio di amministrazione
Consiglio di amministrazione
Art. 18 del decreto ministeriale 270 del 5 settembre 2024
"Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura"
1. Il consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività dell'istituto dotato di autonomia speciale, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il consiglio:
a) adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del comitato scientifico e del collegio dei revisori dei conti;
b) approva la carta dei servizi e il programma di attività annuale e pluriennale dell'istituto,
verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
c) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
d) approva gli strumenti di verifica dei servizi eventualmente affidati in concessione;
e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore.
2. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, da due membri designati dal Ministro, da un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» e da un membro designato dalla Conferenza Stato-regioni scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale, tra professori universitari o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'istituto.
3. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del consiglio sono nominati con decreto del Ministro per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al consiglio di amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del consiglio. I componenti del consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'istituto, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'istituto.
In allegato il DM di nomina del Consiglio di amministrazione